I PPP sono degli strumenti innovativi per realizzare la sanità digitale di domani. Sebbene ancora poco utilizzati, rappresentano un’interessante opportunità per superare due limiti attuali della pubblica amministrazione: la carenza di risorse finanziarie e di capacità progettuale. Vediamo come funzionano.
Il partenariato pubblico-privato (PPP) è una forma di cooperazione tra la pubblica amministrazione e i privati, con l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. È definito e regolato dall’articolo 180 del nuovo codice degli appalti (D.L. 18 aprile 2016, n. 50) che rispecchia i principi delle direttive europee in materia di appalti pubblici.
Il PPP può riguardare diverse tipologie di infrastrutture e di servizi come, nel nostro caso, la realizzazione e la gestione di un sistema informativo, di telemedicina, un’unità diagnostica. Il privato, un’azienda o un gruppo di imprese, ad esempio sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) elabora e propone a un ente pubblico, ad esempio un’azienda sanitaria o una regione, un progetto per un’infrastruttura o un servizio. I ricavi dell’operatore economico possono provenire dal canone riconosciuto dall’ente concedente, nelle cosidette “opere fredde” o da un’introito diretto della gestione del servizio da parte dell’utenza – “opere calde” o da un mix delle due.
Nel PPP riveste particolare importanza la distribuzione dei rischi tra privato e pubblico. Affinché un progetto possa essere realizzato attraverso un PPP è infatti necessario che il rischio di costruzione, di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi sia, per l’intero periodo di gestione dell’opera, in capo al partner privato.
Questi elabora una proposta relativa ad un’opera o un servizio che non sia già oggetto di progettazione da parte dell’ente pubblico e sia di sua pertinenza. La proposta si esplicita attraverso la stesura di alcuni documenti:
- Il progetto di fattibilità che è composto da: studio di fattibilità coerente con i contenuti di cui all’art 14 del DPR 207/2010 e da un progetto preliminare coerente con i contenuti di cui all’art. 17 del DPR 207/2010 per l’eventuale parte impiantistica e per le eventuali opere murarie (se vi sono).
- Bozza di convenzione
- Piano economico-finanziario che deve essere asseverato, ossia validato da una società di revisione
- Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione
- Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
- Cauzione di cui all’articolo 93 del codice con impegno a prestare una cauzione ulteriore pari al 2,5% dell’investimento nel caso di indizione di gara
- i vantaggi per l’amministrazione (economici, prestazionali, di rischio) rispetto:
alla situazione esistente così come ragionevolmente proiettabile;
all’esecuzione mediante appalto tradizionale invece che in PPP;
- i rischi assunti dal privato rispetto ad un’analisi dei rischi in fase di implementazione e gestione dell’infrastruttura e dei relativi servizi;
- l’investimento che si vuole realizzare, la sua articolazione e gli elementi qualitativi e quantitativi per il suo dimensionamento compresi eventuali computi o piani parametrici di spesa;
- il modello di business con evidenziazione puntuale dei servizi, della loro tariffazione e della stima quantitativa (con i relativi razionali) della domanda o delle quantità di assorbimento da parte della pubblica amministrazione;
- eventuali contributi agli investimenti richiesti;
- eventuali canoni di disponibilità dell’infrastruttura e canoni per servizi richiesti alla pubblica amministrazione;
- il modello gestionale con la definizione delle prestazioni chiave e dei relativi indicatori (KPI), degli standard di servizio assicurati (SLA) e della disciplina delle penali/delle modalità di decurtazione “automatica” dei canoni con indicazione delle modalità di monitoraggio.