Progettare e finanziare la sanità digitale: i Partenariati Pubblico Privato

I PPP sono degli strumenti innovativi per realizzare la sanità digitale di domani. Sebbene ancora poco utilizzati, rappresentano un’interessante opportunità per superare due limiti attuali della pubblica amministrazione: la carenza di risorse finanziarie e di capacità progettuale. Vediamo come funzionano.

Il partenariato pubblico-privato (PPP) è una forma di cooperazione tra la pubblica amministrazione e i privati, con l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. È definito e regolato dall’articolo 180 del nuovo codice degli appalti (D.L. 18 aprile 2016, n. 50) che rispecchia i principi delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

Il PPP può riguardare diverse tipologie di infrastrutture e di servizi come, nel nostro caso, la realizzazione e la gestione di un sistema informativo, di telemedicina, un’unità diagnostica. Il privato, un’azienda o un gruppo di imprese, ad esempio sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) elabora e propone a un ente pubblico, ad esempio un’azienda sanitaria o una regione, un progetto per un’infrastruttura o un servizio. I ricavi dell’operatore economico possono provenire dal canone riconosciuto dall’ente concedente, nelle cosidette “opere fredde” o da un’introito diretto della gestione del servizio da parte dell’utenza – “opere calde” o da un mix delle due.

Nel PPP riveste particolare importanza la distribuzione dei rischi tra privato e pubblico. Affinché un progetto possa essere realizzato attraverso un PPP è infatti necessario che il rischio di costruzione, di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi sia, per l’intero periodo di gestione dell’opera, in capo al partner privato.

Questi elabora una proposta relativa ad un’opera o un servizio che non sia già oggetto di progettazione da parte dell’ente pubblico e sia di sua pertinenza. La proposta si esplicita attraverso la stesura di alcuni documenti:

    Il progetto di fattibilità che è composto da: studio di fattibilità coerente con i contenuti di cui all’art 14 del DPR 207/2010 e da un progetto preliminare coerente con i contenuti di cui all’art. 17 del DPR 207/2010 per l’eventuale parte impiantistica e per le eventuali opere murarie (se vi sono).
    Bozza di convenzione
    Piano economico-finanziario che deve essere asseverato, ossia validato da una società di revisione
    Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione
    Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
    Cauzione di cui all’articolo 93 del codice con impegno a prestare una cauzione ulteriore pari al 2,5% dell’investimento nel caso di indizione di gara
  • La proposta viene quindi discussa con l’amministrazione pubblica che, in caso di interesse, può richiedere modifiche al progetto, ad esempio l’aggiunta di nuovi servizi o l’esclusione di alcuni. Se ciò avviene è necessario ovviamente rivedere tutti i documenti sopra menzionati.
  • La proposta deve essere molto dettagliata in quanto la stessa deve essere posta a base di una gara e deve consentire a qualsiasi concorrente di poter formulare compiutamente un’offerta. Pertanto essa deve indicare in modo chiaro e puntuale:
    • i vantaggi per l’amministrazione (economici, prestazionali, di rischio) rispetto:
      alla situazione esistente così come ragionevolmente proiettabile;
      all’esecuzione mediante appalto tradizionale invece che in PPP;
      i rischi assunti dal privato rispetto ad un’analisi dei rischi in fase di implementazione e gestione dell’infrastruttura e dei relativi servizi;
      l’investimento che si vuole realizzare, la sua articolazione e gli elementi qualitativi e quantitativi per il suo dimensionamento compresi eventuali computi o piani parametrici di spesa;
      il modello di business con evidenziazione puntuale dei servizi, della loro tariffazione e della stima quantitativa (con i relativi razionali) della domanda o delle quantità di assorbimento da parte della pubblica amministrazione;
      eventuali contributi agli investimenti richiesti;
      eventuali canoni di disponibilità dell’infrastruttura e canoni per servizi richiesti alla pubblica amministrazione;
      il modello gestionale con la definizione delle prestazioni chiave e dei relativi indicatori (KPI), degli standard di servizio assicurati (SLA) e della disciplina delle penali/delle modalità di decurtazione “automatica” dei canoni con indicazione delle modalità di monitoraggio.
  • Al termine della negoziazione la pubblica amministrazione, se il progetto è di suo interesse, indice una gara il cui capitolato si basa sulle specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il soggetto proponente può ovviamente parteciparvi e, in quanto tale, ha un diritto di prelazione che può esercitare qualora l’offerta più economicamente vantaggiosa sia di un altro concorrente.
  • Come si comprende e come posso confermare con la mia esperienza personale, avendo partecipando a diversi PPP, i vantaggi per il soggetto proponente sono molteplici che, rispetto alle tradizionali procedure di acquisizione di beni e servizi, passa da un ruolo passivo, in cui risponde ad un bando di gara preparato dalla pubblica amministrazione, a un ruolo fortemente attivo in cui si fa carico della progettazione e della proposta nella sua globalità.
  • Tale impegno richiede una squadra di esperti con diverse tipologie di professionalità: giudico – legali; economico – finanziarie; tecniche e funzionali. C’è da notare che l’impianto e l’impostazione dei PPP ne fanno un modello di procurement vicino al paradigma della Value Based Digital Healthcare già presentato in questo blog.
  • Il PPP è uno strumento davvero interessante, ancora poco adoperato nel settore della sanità digitale, che andrebbe considerato con attenzione sia da parte delle aziende del settore, sia da parte delle pubbliche amministrazioni.
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