
Il decreto attuativo di ANA descrive in dettaglio l’architettura, i contenuti, le modalità di cooperazione e i processi per l’alimentazione e l’accesso ai dati.
Il documento è accompagnato da cinque allegati che descrivono:
- A) Il piano per il subentro di ANA alle anagrafe delle ASL e delle regioni
- B) I dati trattati da ANA
- C) Le misure di sicurezza
- D) Il catalogo dei processi per il subentro di ANA alle anagrafi locali e per la cooperazione con le banche dati regionali
- E) Le tipologie di assistenza dei cittadini.
Il piano di subentro
Il piano prevede un’attività preliminare di predisposizione e pubblicazione delle specifiche tecniche. Queste insieme alle modalità per l’utilizzo dei servizi (descritti nell’allegato D), saranno pubblicate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del discreto sul sito web dedicato dell’ANA.
ANA, che sarà istituita nell’ambito del Sistema TS, sarà inizialmente costituita dai dati trasmessi dalle ASL/regioni e dal Ministero della salute e dal medesimo Sistema TS per quanto riguarda le esenzioni da reddito.
Per garantire la validazione della base dati dell’ANA, il Ministero della Salute fornirà l’anagrafica delle ASL e l’associazione ASL-Comuni e le esenzioni insieme al Ministero dell’economia e delle finanze – per quelle per il reddito, e le regioni e province autonome per quelle regionali, fasce da reddito, compartecipazione spesa.
Le ASL o le regioni stesse nei casi di cooperazione, insieme al Ministero della salute mettono a disposizione dell’ANA le informazioni relative agli assistiti di loro competenza, così come specificate nell’allegato B.
L’ANA, per i soggetti in possesso di codice fiscale, effettua le seguenti elaborazioni:
- Validazione dei dati concernenti il Codice Fiscale (con Anagrafe Tributaria) dell’assistito e del medico;
- Validazione dei dati della residenza con l’ANPR, se applicabile;
- Verifica della univocità dell’informazione relativa all’iscrizione presso la singola ASL (assistenza, scelta del medico di base, etc.);
- Verifica della correttezza formale delle informazioni inerenti alle esenzioni (esistenza e validità temporale del codice di esenzione attribuito);
A fronte dell’esito positivo di queste verifiche l’ANA procede all’inserimento/validazione degli assistiti nei propri elenchi, attribuendo il codice identificativo univoco e notificando l’esito alla ASL / regione.
In caso di esito negativo delle verifiche l’ANA mette a disposizione delle ASL/regioni/Ministero della salute tale esito e procede a contrassegnare il nominativo come soggetto con “anomalie”. In tale caso le ASL/regioni/Ministero della salute si avvalgono degli esiti prodotti dal sistema ANA e procedono alle relative verifiche per la risoluzione delle criticità.
Ad ogni assistito registrato nell’ANA sono associate le informazioni relative al medico risultante dalla ASL di assistenza, le eventuali esenzioni risultanti presso la ASL di assistenza e la ASL di residenza, nonché le esenzioni per reddito e le autocertificazioni risultanti dal Sistema TS.
Per i soggetti non in possesso del codice fiscale l’ANA effettua le seguenti elaborazioni:
- verifica dell’eventuale presenza del soggetto, sulla base dei dati anagrafici minimi (nome, cognome, data di nascita, sesso, comune e provincia di nascita);
- in caso negativo attribuzione del codice identificativo univoco;
- Notifica dell’esito alla ASL o regione che ha trasmesso il dato
Al termine della validazione dei dati trasmessi dai soggetti alimentanti, la banca dati dell’ANA viene popolata con i dati validati. Successivamente, a seconda delle tempistiche necessarie alle ASL per la risoluzione delle anomalie, verranno aggiunti anche i dati risultanti dalla risoluzione delle stesse.
Per quanto riguarda le banche dati regionali, l’inizializzazione dai dati dell’ANA a partire dalle banche dati già costituite dalle regioni avviene secondo modalità, idonee a garantire l’esattezza, l’univocità e la sicurezza dei dati, descritte nell’allegato C. Al termine dell’inizializzazione le due banche dati iniziano la cooperazione. Anche durante la cooperazione, l’ANA adotta le modalità idonee a garantire l’esattezza, l’univocità e la sicurezza dei dati, descritte nell’allegato C. La procedura di subentro / cooperazione di ciascuna regione può essere considerata conclusa al raggiungimento di una soglia minima non inferiore al 95% dei residenti risultanti in ANPR.
Il contenuto di ANA
ANA conterrà 31 tipologie di dati che sono elencate puntualmente nell’allegato B. In questo viene evidenziato se il dato è contenuto in ANA oppure se è presente in sistemi esterni; in quest’ultimo caso ANA accede ai dati in essi contenuti mediante servizi che adottano le misure di sicurezza descritte nell’allegato C. Nella tabella sono indicati anche i soggetti che alimentano i dati.
Lo schema che segue illustra le principali tipologie dati relative agli assistiti.

A livello anagrafico le informazioni presenti per gli assistiti sono illustrate nella figura che segue.

Le misure di sicurezza
L’allegato C descrive le caratteristiche dell’infrastruttura e le misure adottate per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, nonché la sicurezza dell’accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate e per assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato in conformità alle finalità del trattamento e ai principi di indispensabilità e necessità, di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’infrastruttura è progettata, realizzata e gestita mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare le norme citate (privacy by design), e per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (privacy by default).
Le possibilità di accesso ai servizi da parte delle varie tipologie di utenti sono riassunte in una tabella che esplicita gli utenti che possono accedere al sistema ANA attraverso sistemi software con interfacce web o web services per il tramite di sistemi regionali (SAR) o di sistemi delle aziende ASL (SAA).
Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider.
Nell’ottica del riutilizzo, il sistema ANA riutilizza l’infrastruttura per l’assegnazione degli strumenti di sicurezza del Sistema TS, in quanto già esistente e già conosciuta agli utenti.
I processi
L’allegato D riporta il catalogo dei processi previsti dal decreto e i dati che ciascuno di essi tratta. Tutti i processi adottano le misure di sicurezza descritte nell’allegato C del decreto.
L’elenco descrive 19 processi per il subentro alle anagrafi locali e per la cooperazione con le banche dati regionali, ove previsto. Questi processi sono eseguiti una-tantum prima dell’avvio dei processi a regime e sono finalizzati all’inizializzazione di ANA.
A seguire è riportato il catalogo dei 46 processi previsti a regime. Tali processi si attuano dopo il termine del subentro di ANA alle anagrafi locali. I processi che prevedono accesso a ANPR sono erogati anche in forma progressiva secondo la disponibilità in ANPR dei dati necessari. Per ciascun processo sono riportate le norme di riferimento.
Le tipologie di assistenza
L’allegato E descrive le tipologie di assistibili, assistiti e contatti con il SSN. Sono previsti tutti i principali casi incluso i cittadini italiani residenti all’estero.
Ulteriori informazioni su ANA e sulle modalità di utilizzo sono contenute in questo articolo.