La televisita non è conforme alla deontologia medica. FNOMCeO chiede e ottiene un rinvio della discussione del documento delle regioni sulla telemedicina

Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha inviato una lettera alla Conferenza Stato Regioni per esprimere la propria posizione sul tema e richiedere l’avvio di un tavolo di lavoro.

Nella lettera, che rivendica il ruolo della FNOMCeO nel miglioramento della qualità dell’assistenza al cittadino, si sottolinea che “l’art. 78 del Codice di deontologia medica (Tecnologie informatiche) e i relativi indirizzi applicativi facenti parte integrante dello stesso codice trattano questa materia, prevendo che il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica“.

La lettera solleva poi un altro punto controverso, ossia che “l’art. 24 dello stesso Codice recita: il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati. È dunque evidente che il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non abbia constatato personalmente (“direttamente”) o che non siano supportati da riscontri oggettivi e deve rifiutarsi di certificare fatti che non corrispondano al vero”.

A seguito di questa comunicazione la Conferenza dei presidenti ha deciso di rinviare l’esame delle linee guida sulla Televisita.

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