Più tempo per il FSE 2.0

Pronto il decreto che istituisce un periodo transitorio che rimodula l’avvio di alcune funzioni del FSE 2.0 in tre fasi. Per ciascuna di essa sono previste delle funzionalità che dovranno essere assicurate.

Per superare le criticità e le mancanze che si erano determinate con l’approvazione del decreto del 7 settembre 2023 che istituiva il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, rilevate dal Garante della Privacy in una comunicazione alle regioni nella quale evidenziava le funzioni non implementate (qui trovate un resoconto della vicenda), è stato approntato un nuovo decreto che introduce un periodo transitorio che, di fatto, dilaziona e rimodula in tra fasi l’avvio di alcune funzioni del FSE 2.0. La bozza del decreto è ora all’esame delle Regioni e delle Province Autonome che esprimeranno il proprio parere nella prossima Conferenza Stato – Regioni.

Il decreto prevede tre fasi:

  1. Da completarsi entro e non oltre il 31 marzo 2025;
  2. Da completarsi entro e non oltre il 30 settembre 2025;
  3. Da completarsi entro e non oltre il 31 marzo 2026;

Al termine della prima fase dovrà essere data piena attuazione alle disposizioni relative al diritto di oscuramento automatico tra le prescrizioni e i relativi documenti collegati (c.d. catena dell’oscuramento), la registrazione delle operazioni su FSE e il relativo diritto dell’interessato di prendere visione degli accessi effettuati sul proprio FSE.

Al termine della seconda fase dovrà essere data piena attuazione alle disposizioni relative all’identificazione dell’assistito tramite ANA, alla completa realizzazione del Profilo Sanitario Sintetico (PSS) da parte dei MMG/PLS , all’alimentazione dei dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato direttamente oscurati, all’accesso in consultazione ai dati e ai documenti del FSE per finalità di cura, secondo i livelli diversificati di accesso previsti nell’allegato A del decreto del 7 settembre 2023, alla completa realizzazione del Taccuino personale (TP), all’accesso al FSE da parte dei minori e di soggetti incapaci di intendere e volere con l’attuazione del sistema delle deleghe.

Infine, al termine della terza fase, dovrà essere data piena attuazione alle disposizioni relative alla completezza dei contenuti del FSE, alla tempestiva alimentazione del FSE, con i dati e documenti, entro 5 giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria, nonché all’alimentazione con i dati e i documenti sanitari riferiti alle prestazioni erogate anche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla realizzazione dei servizi telematici accessibili attraverso un’interfaccia utente unica a livello regionale, all’accesso on-line al FSE da parte delle strutture sanitarie private autorizzate dal SSN e all’alimentazione del FSE da parte delle stesse entro 5 giorni dalla prestazione.

Il decreto prevede inoltre che nelle more della piena realizzazione di quanto previsto per la fase 2, i dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato (di cui all’art. 6 del decreto del 7 settembre 2023), non dovranno alimentare il FSE e che nelle more della piena realizzazione del Profilo Sanitario Sintetico (di cui all’articolo 4 del decreto del 7 settembre 2023), l’accesso in emergenza al FSE, previsto all’articolo 20 del predetto decreto, non sia consentito in assenza di consenso dell’assistito alla consultazione dei dati del proprio FSE.

Il decreto precisa inoltre che che l’accesso al FSE da parte di infermieri/ostetrici, farmacisti e personale amministrativo (art. 15, comma 3, lett. c), d) ed e) del decreto del 7 settembre 2023) dovrà essere abilitato gradualmente al fine di assicurare che lo stesso sia consentito solo a seguito dell’adozione delle misure necessarie a garantire il rispetto dei profili di accesso di cui all’allegato A, tabella 4.1.1 del predetto decreto del 7 settembre 2023.

Ritorneremo sulle prescrizioni e le conseguenze del decreto non appena questo sarà ufficialmente approvato e diverrà quindi esecutivo.

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