Il Decreto Rilancio, all’articolo 13, prescrive le misure urgenti in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Vediamo quali sono.
Le misure previste riguardano l’ampliamento del perimetro del FSE e il suo funzionamento. Ecco il dettaglio:
- La definizione di FSE (art. 12, commi 1 e 3 DL 179/2012) viene estesa a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. L’obiettivo del legislatore è di potenziare l’efficacia del FSE ampliando la tipologia di informazioni trattate
- In conseguenza di questo ampliamento si prevede l’estensione della definizione di esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito del novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 12
- Si prevede inoltre il potenziamento (art. 12, comma 15-septies, DL n. 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 d. lgs. n. 175/2014) e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL n. 119/2018), anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché di trattamento per le sole finalità del FSE dei dati relativi in particolare alla prestazione erogata e al relativo referto, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del punto 3) del comma 15-ter
- Si elimina (lettera d) il consenso all’alimentazione del FSE (art. 12, comma 3-bis DL n. 179/2012), fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito ai sensi del comma 5 dell’art. 12 DL. 179/2012.
- Si estendono (lettera f) le funzioni “in sussidiarietà” di INI (comma 15-ter, punto 3), a supporto delle regioni “in ritardo”, anche per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale.
- Si definisce (lettere b e g) il potenziamento di INI (comma 15-ter, punti 4-bis, 4-ter, 4-quater), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE
- Si definisce (lettera i) la pubblicazione sul portale nazionale FSE (art. 12, comma 15- octies, D.L. n. 179/2012), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti (definiti con i decreti attuativi del comma 7 dell’art. 12 DL 179/2012) da inserire nel FSE
- È inoltre prevista, con l’introduzione dell’art. 12, comma 15- nonies, D.L. n. 179/2012, l’alimentazione del FSE con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l’interconnessione di INI con i sistemi che li gestiscono. Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso.
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