Qualcuno spieghi al Garante cosa è la medicina di iniziativa

Secondo l’Autorità la medicina di iniziativa non è strettamente necessaria per la prevenzione e la cura e non può essere adoperato per questo il FSE.

Nei provvedimenti che il Garante ha emanato nei confronti di tre ASL del Friuli per aver applicato la medicina di iniziativa in modo non conforme al regolamento (qui potete leggere un resoconto) sono contenuti due principi che suscitano forti perplessità.

La medicina di iniziativa non è strettamente necessaria per la cura e la prevenzione

Il Garante ha deciso, motu proprio, che la medicina di iniziativa non rientra nelle ordinarie attività di cura e prevenzione. Riporto quanto affermato al punto 3.2 del provvedimento relativo alla Azienda Universitaria Friuli Occidentale:

Con specifico riferimento alle finalità di cura e prevenzione, si rappresenta che il Garante ha già evidenziato che tali trattamenti devono essere considerati ulteriori e autonomi rispetto a quelli strettamente necessari alle ordinarie attività di cura e prevenzione (art. 9, par. 2 lett. h) del Regolamento), e quindi effettuabili solo sulla base dello specifico consenso informato dell’interessato (art. 9, par. 2 lett. a) del Regolamento) (cfr. ex multis, parere sul disegno di legge della Provincia autonoma di Trento che reca specifiche disposizioni in materia di medicina di iniziativa, dell’8 maggio 2020, doc. web n. 9344635)”.

Ma non basta, il Garante afferma che

Il Fascicolo Sanitario Elettronico non può essere adoperato per la medicina di iniziativa

Questa affermazione è contenuta nel punto 3.3 in cui dichiara:

Giova altresì evidenziare che attraverso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) possono essere perseguite le finalità previste dalla specifica disciplina di settore e in particolare quelle di: a) diagnosi, cura e riabilitazione; a-bis) prevenzione; a-ter) profilassi internazionale; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 12, 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dpcm 29 settembre 2015, n. 178).

Tra le finalità perseguibili attraverso il FSE non figura pertanto quella relativa alla medicina predittiva o di iniziativa. Il legislatore, infatti, anche nei recenti interventi effettuati in materia, non ha esteso tale finalità tra quelle perseguibili attraverso il FSE. I dati accessibili attraverso il FSE, privati degli elementi identificativi diretti, potranno invece essere trattati dal Ministero della salute, anche mediante l’interconnessione con altre fonti di dati, per le finalità e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della salute, che dovrà essere adottato previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal Codice, dal Codice dell’amministrazione digitale e dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità (art. 2-sexies, comma 1-bis) (cfr. anche pareri resi dal Garante il 22 agosto 2022, n. 294 e 295 doc. web nn. 9802752 e 9802729)”.

Un’interpretazione che lascia perplessi

Il Garante, in questo provvedimento, fornisce un’interpretazione della medicina di iniziativa stabilendo che questa è ulteriore e autonoma rispetto alle ordinarie attività di cura e prevenzione per poi affermare che non rientra nelle finalità del FSE, nelle quali sono previste la prevenzione, la diagnosi e la cura.

Riporto, qui di seguito, alcune definizioni della sanità o medicina di iniziativa.

Agenas – DM 77: “La sanità di iniziativa è un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche fondato su un’assistenza proattiva all’individuo dalle fasi di prevenzione ed educazione alla salute fino alle fasi precoci e conclamate della condizione morbosa.”

ARS Toscana: “Per sanità d’iniziativa si intende un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche che non aspetta il cittadino in ospedale (sanità di attesa), ma gli “va incontro” prima che le patologie insorgano o si aggravino, garantendo quindi al paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio, puntando anche sulla prevenzione e sull’educazione”. Ancora: “La sanità d’iniziativa mira sia alla prevenzione che al miglioramento della gestione delle malattie croniche in ogni loro stadio e riguarda dunque tutti i livelli del sistema sanitario, con effetti positivi attesi sia per la salute dei cittadini che per la sostenibilità stessa del sistema”.

Riassumendo: la sanità o medicina di iniziativa è un modello assistenziale che riguarda la prevenzione e la gestione (la cura) delle malattie croniche.

È certamente vero che non è menzionata esplicitamente tra le finalità del FSE ma è altrettanto vero, a mio giudizio, che rientri a pieno titolo nelle voci prevenzione, diagnosi e cura. Si tratta, a mio avviso, di un errore concettuale che ha importanti implicazioni sanitarie.

Penso che sia urgente e necessario che il Ministero della Salute, le Regioni e gli ordini dei medici si esprimano su questo tema aprendo una discussione con il Garante che, a mio avviso, non ha il compito né la competenza di decidere cosa sia la medicina di iniziativa.

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