Via libera del Garante della privacy al decreto che regola l’Anagrafe Nazionale Assistiti

L’Autorità ha dato parere favorevole al DPCM che dovrà essere approvato dalla conferenza Stato Regioni.

L’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) è stata istituita nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni (art. 62 ter, d.lgs. n. 82/2005 introdotto dall’art. 1, comma 231, legge n. 147/2013).

L’ANA è inoltre un elemento abilitante per l’attuazione dell’investimento “Potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico” previsto dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il decreto si compone di 21 articoli e di 5 allegati che comprendono il piiano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi delle ASL e del ministero della salute, i dati che ne fanno parte, le misure di sicurezza, i processi gestiti e le tipologie di assistenza trattate.

L’Anagrafe Nazionale Assistiti assicurerà alle singole aziende sanitarie locali la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, nonché garantirà l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali (art. 62 ter, comma 3, d.lgs. n. 82/2005).

Con l’entrata in servizio dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cesserà di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale; gli interessati possano accedere in rete ai propri dati personali presenti in ANA o richiedere, presso l’azienda sanitaria locale competente, copia cartacea degli stessi.

In caso di trasferimento di residenza del cittadino l’ANA darà immediata comunicazione, in modalità telematica, alle aziende sanitarie locali interessate. L’ASL della nuova residenza provvederà alla presa in carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Attraverso tale servizio l’interessato non sarà tenuto a fornire nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza alle aziende sanitarie locali interessate.

L’ANA conterrà i dati anagrafici del cittadino, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, i codici di esenzione e il domicilio.

One thought on “Via libera del Garante della privacy al decreto che regola l’Anagrafe Nazionale Assistiti

Rispondi