
Il sito dell’Autorità dà ampio spazio ai provvedimenti e alle sanzioni, mentre invece non si trovano informazioni sull’esito del contenzioso che scaturisce dalle opposizioni alle decisioni del Garante.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali pubblica, attraverso il proprio sito e la sua newsletter, informazioni che riguardano le attività svolte, i pareri forniti, i provvedimenti adottati e le sanzioni comminate.
Si tratta di un servizio molto utile perché permette di conoscere, attraverso queste informazioni, i ragionamenti e le basi di diritto che l’Autorità impiega nel formulare le proprie decisioni. I provvedimenti, in particolare, sono molto dettagliati e contengono molti spunti di riflessione per tutti coloro che, a vario titolo, trattano dati sensibili.
Talvolta (123 casi nel 2022) i soggetti che sono interessati da provvedimenti e soggetti alle sanzioni che il Garante eroga fanno ricorso al Tribunale in primo grado o in Corte di Cassazione in secondo per impugnare la decisione dell’Autorità. Le sentenze sono a volte favorevoli a quest’ultima, a volte ai ricorrenti che ottengono così l’annullamento del provvedimento e della relativa sanzione.
Ebbene di tutto ciò non c’è alcuna traccia nel sito del Garante che pure ha una ricca sezione definita Normativa e provvedimenti, nella quale c’è un’area Giurisprudenza. Questa mancanza è, a mio giudizio, grave, dal momento che priva gli utenti del sito di informazioni rilevanti dal momento che alcuni pareri, nei due gradi giudizio, vengono poi annullati.
A dire il vero c’è una sintesi del contenzioso giurisdizionale nella relazione annuale del Garante. In questa sono menzionati il numero di opposizioni e un elenco delle sentenze di maggior rilievo. Noto tuttavia che queste includono soltanto i casi favorevoli al Garante e che manca, a livello di sintesi, un semplice resoconto sul numero di quelle favorevoli e di quelle sfavorevoli.
Sarebbe equo e utile dare la stessa visibilità che viene assicurata ai provvedimenti anche ai pronunciamenti del contenzioso giurisdizionale, altrimenti il risultato che si ottiene è quello di una comunicazione a senso unico.