Site icon Salute Digitale

La telemedicina viene riconosciuta, finalmente, dal SSN: giovedì l’approvazione in conferenza Stato – Regioni

A sei anni dall’approvazione delle linee di indirizzo sulla telemedicina, giovedì prossimo verranno approvate le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni di telemedicina”.

Il documento classifica le prestazioni di telemedicina in quattro tipologie:

Il documento riconosce che queste tipologie di prestazioni introducono sempre, per loro stessa natura, cambiamenti più o meno marcati dei precedenti processi organizzativi e delle procedure operative dei vari professionisti e raccomanda di accompagnare la loro adozione nella pratica del sistema sanitario con adeguate evidenze scientifiche riguardanti l’utilizzo clinico-assistenziale appropriato delle presenti e future innovazioni tecnologiche.

Il documento esamina quindi le possibilità finalità sanitarie dei servizi di telemedicina:

Il documento definisce quindi le prestazioni di telemedicina e le condizioni per la loro erogazione:

  • L’attivazione del servizio di telemedicina richiede l’adesione preventiva del paziente o di un familiare. Il collegamento deve avvenire comunque in tempo reale e consentire di vedere il paziente e interagire con esso, eventualmente, qualora necessario, anche avvalendosi del supporto del care-giver.
  • Tali modalità utilizzate per l’erogazione della televisita si applicano ai diversi ambiti dell’assistenza territoriale tra cui, a titolo esemplificativo, la-specialistica ambulatoriale (ex. art 50), i consultori familiari e i servizi NPI, la salute mentale, ecc.
  • Il triage o la consulenza telefonica effettuati da medici o operatori sanitari verso i pazienti allo scopo di indicare il percorso diagnostico/terapeutico più appropriato e la necessità di eseguire la visita in tempi rapidi in presenza o a distanza o la possibilità di rimandarla ad un momento successivo assegnando un nuovo appuntamento, non rientra tra le attività riconducibili alla telemedicina.
  • Il documento definisce inoltre le regole per l’erogazione delle prestazioni sanitarie a distanza. Per ciò che riguarda la remunerazione, per tutte le prestazioni sanitarie erogate a distanza si applica il quadro normativo nazionale/regionale che regolamenta l’accesso ai diversi Livelli Essenziali di Assistenza delle medesime prestazioni in modalità “tradizionale”, ivi incluse le norme per l’eventuale compartecipazione alla spesa.

    La televisita deve essere sempre refertata, inoltre le modalità di accesso, compartecipazione alla spesa e rendicontazione dell’attività seguono le indicazioni normative previste per ciascun setting assistenziale. Nel caso della specialistica ambulatoriale deve essere rendicontata nel flusso ex art 50, con il relativo codice di visita di controllo, deve prevedere la prescrizione su ricettario SSN e compartecipazione alla spesa se dovuta. Se afferisce invece ad un setting territoriale (es consultoriale, salute mentale, ecc) seguirà le norme di accesso e partecipazione alla spesa dei relativi ambiti e rilevata nei flussi corrispondenti.

    Il teleconsulto e la teleconsulenza sono invece considerate come parte integrante dell’attività lavorativa dei medici specialisti e delle altre professioni sanitarie e come quella effettuata in presenza non prevede remunerazione a prestazione, non ha una tariffa a livello di nomenclatore tariffario della specialistica e non prevede compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e nemmeno una prescrizione SSN.

    Il medico quando richiede una prestazione può non indicare la modalità di erogazione, a meno che voglia specificare che la prestazione debba essere erogata a distanza. In questo caso potrà riportare nel campo note o quesito diagnostico questa indicazione. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, la prestazione richiesta ed erogata deve fare riferimento all’elenco di prestazioni già presenti sul nomenclatore tariffario. Rimane sempre la possibilità, già prevista dalla normativa vigente, di sottoporre alla Commissione permanente per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, l’inserimento, la modifica di nuove prestazioni, nonché l’eliminazione di quelle ritenute obsolete.

    Il CUP dovrà assicurare la gestione delle agende garantendo la possibilità di prenotare sia le prestazioni erogate in modalità tradizionale che quelle a distanza, come una qualunque altra sede di erogazione. La decisione rispetto alla modalità con cui dovrà essere erogata è del medico che deve prenotare la prestazione, e non deve essere demandata ad un operatore di sportello.

    Il documento fornisce anche indicazioni sulla rendicontazione che deve essere garantita dalle strutture sanitarie.

    L’adesione ai servizi di telemedicina deve essere ottenuta, in modo preventivo, dal paziente che deve essere informato e consapevole dei vantaggi, la gestione dei dati, i professionisti coinvolti, i diritti.

    Il documento fornisce anche alcune informazioni, per la verità un po’ generiche, sugli elementi e gli standard necessari per le prestazioni sanitarie a distanza.

    Exit mobile version